LO STATUTO DELLA SIFoP

TITOLO I
Denominazione – Scopo – Sede

Articolo 1 (Denominazione)

E’ costituita l’Associazione denominata “Società Italiana di Formazione Permanente per la Medicina Specialistica ambulatoriale e le altre professioni sanitarie afferenti alle strutture pubbliche e private italiane – SIFoP”.

Articolo 2 (Scopo)

L’Associazione è intercategoriale ed interdisciplinare e ha lo scopo di promuovere la figura e l’attività dei professionisti afferenti al campo della Medicina Specialistica Ambulatoriale e delle altre professioni sanitarie operanti nelle strutture pubbliche e private italiane e si adopera per migliorare la qualità della prestazione professionale anche attraverso l’accreditamento presso le istituzioni che a livello nazionale e/o regionale sono responsabili della Formazione Permanente (F.P.).

Si prefigge quindi di:

1. Promuovere l’attività di Formazione Permanente ed aggiornamento professionale, anche attraverso l’attività formativa a distanza, e realizzare tutte le attività relative alla formazione medica e sanitaria, con particolare riguardo ai programmi annuali di attività formativa ECM, alla didattica, all’accreditamento ed alla valutazione formativa;
2. Promuovere e realizzare trials di studio e ricerche scientifiche nel campo della epidemiologia, della clinica e della gestione del caso clinico;
3. Realizzare un sistema di gestione per la Qualità che consenta di procedere alla certificazione e all’accreditamento;
4. Mantenere, sviluppare e migliorare le competenze tecniche e organizzative del personale sanitario afferente al campo della Medicina Specialistica Ambulatoriale e delle altre professioni sanitarie nelle strutture pubbliche e private italiane, allo scopo di attuare quanto previsto dai programmi di Educazione Continua in Medicina (ECM);
5. Informare ed aggiornare sui progressi etiopatogenetici, diagnostici, terapeutici, riabilitativi e di medicina preventiva;
6. Collaborare con organismi, istituzioni ed enti pubblici e/o privati per la Formazione Permanente del medico e delle altre professioni sanitarie afferenti alle strutture sanitarie pubbliche e private, elaborando anche linee guida in collaborazione con l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (ASSR) e il Ministero della Salute.
7. Promuovere e realizzare programmi rivolti all’educazione terapeutica e alla salute della popolazione, con particolare riguardo alle patologie croniche e alle fragilità;
8. Collaborare con le autorità politiche a livello centrale, regionale e/o locale nello studio e nella elaborazione di disposizioni legislative ed amministrative idonee ad ottimizzare la Formazione Permanente;
9. Collaborare con il Ministero della Salute, le Regioni, il Servizio Sanitario Nazionale, le Aziende Sanitarie e tutti gli altri organismi ed istituzioni sanitarie pubbliche;
10. Collaborare con le altre Società scientifiche, con le Università, con gli Ospedali, con gli Ordini Professionali e con le diverse istituzioni culturali nazionali ed estere per la realizzazione della Formazione Permanente degli specialisti ambulatoriali e delle altre professionalità sanitarie afferenti alle strutture pubbliche e private italiane, attraverso intese volte a concordare ed attuare processi formativi anche presso cliniche universitarie o ospedali ed altre strutture sanitarie;
11. Assumere iniziative per pubblicazioni scientifiche, divulgative ed educative, coinvolgendo il maggior numero possibile di iscritti;
12. Collaborare con gli organismi della Unione Europea che si interessano dei problemi della medicina specialistica, della formazione di base e della formazione permanente degli specialisti e delle altre professionalità sanitarie afferenti alle strutture pubbliche e private italiane;
13. Esprimere proposte e promuovere iniziative a livello nazionale in merito alla formazione universitaria, alla formazione post-laurea e per gli specializzandi;
14. Promuovere e mantenere i più elevati livelli qualitativi degli specialisti ambulatoriali e delle altre professionalità sanitarie afferenti alle strutture pubbliche e private italiane;
15. Promuovere azioni atte a garantire a tutti gli associati agevolazioni economiche in relazione alla possibilità di partecipare a congressi, a manifestazioni annuali e ad eventi formativi a ricevere le riviste e i giornali periodicamente pubblicati.

L’associazione non persegue finalità di lucro.
L’associazione e i suoi legali rappresentanti operano con totale autonomia e indipendenza e non possono esercitare attività imprenditoriali o partecipare ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).
L’associazione non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e, comunque, non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.

Articolo 3 (Sede)

L’Associazione ha sede in Roma.

L’Associazione, al fine di attuare i suoi scopi statutari in tutto il territorio nazionale, costituisce Comitati regionali.

TITOLO II
Soci

Articolo 4 (Categorie)

I Soci sono distinti in:

a) fondatori: sono le persone fisiche che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione e che si sono impegnate a versare la quota annua;

b) ordinari: sono le persone fisiche iscritte agli Ordini Professionali o Collegi Professionali di interesse sanitario, afferenti al campo della Medicina Specialistica Ambulatoriale e delle altre professioni sanitarie nelle strutture pubbliche e private italiane, la cui domanda d’iscrizione è stata accettata dal Consiglio Direttivo ai sensi del presente Statuto;

c) sostenitori: sono le persone fisiche, enti ed organismi che saranno riconosciuti tali dal Consiglio Direttivo nel perseguire gli scopi statutari;

d) onorari: sono le persone, gli enti o gli organismi che abbiano dato particolare contributo alla valorizzazione e qualificazione dell’Associazione o personalità di riconosciuto prestigio culturale.

Articolo 5 (Iscrizione)

La domanda di iscrizione all’Associazione, indirizzata al Presidente, si effettua mediante richiesta sottoscritta dall’interessato e presentata tramite il Coordinatore del Comitato Regionale o inviandola direttamente al Consiglio Direttivo.
Il richiedente deve altresì dichiarare di conoscere lo Statuto dell’Associazione ed impegnarsi a rispettarlo e deve indicare la disciplina o le discipline che lo riguardano.
I Soci sostenitori e onorari riconosciuti tali dal Consiglio Direttivo, sono iscritti in uno specifico Albo.

Articolo 6 (Versamento delle quote)

I Soci fondatori ed ordinari sono tenuti al versamento delle rispettive quote annuali associative, che sono definite dal Consiglio Direttivo entro il 30 settembre dell’anno e applicate nell’anno successivo.
Il versamento delle quote deve essere effettuato alla Tesoreria nazionale all’atto dell’iscrizione e poi entro il 31 marzo di ciascun anno.

Articolo 7 (Obblighi – cessazione)

Ad ogni Socio è fatto obbligo di:
a) rispettare il presente Statuto;
b) osservare le deliberazioni assunte dall’Assemblea generale dei Soci e dal Consiglio Direttivo;
c) versare la quota associativa annuale secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

La qualità di Socio viene meno con deliberazione del Consiglio Direttivo:
a) per perdita dei requisiti di cui all’art. 4;
b) per dimissioni volontarie;
c) per morosità superiore a due anni;
d) per altri gravi motivi, anche riguardanti il conflitto di interesse, che rendono incompatibile la sua permanenza nell’Associazione relativamente a fatti ritenuti lesivi degli interessi dell’Associazione stessa.

TITOLO III
Organi dell’Associazione

Articolo 8 (Elenco)

Gli Organi dell’Associazione sono:
– l’Assemblea generale;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– i Settori per l’aggiornamento nelle discipline;
– il Comitato Scientifico;
– il Collegio dei Revisori dei Conti;
– il Collegio dei Probiviri;
– le Assemblee regionali;
– i Comitati regionali.

Articolo 9 (Assemblea generale – Composizione e compiti)

L’Assemblea generale è costituita da tutti i Soci di cui all’art. 4; i Soci di cui alle lettere a) e b) dell’anzidetto articolo hanno diritto di voto e per esercitarlo devono essere in regola con le quote sociali annue.
Ogni Socio ha diritto ad un voto; è ammesso delegare altro socio avente diritto di voto. Ogni Socio avente diritto di voto non può esprimere più di tre voti per delega.
L’Assemblea generale ordinaria delinea l’indirizzo culturale dell’Associazione e formula le proposte per conseguire gli scopi statutari.
Elegge, a scrutinio segreto, i membri del Consiglio Direttivo ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.

Articolo 10 (Assemblea generale – convocazione e riunioni)

L’Assemblea generale ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo. Almeno venti giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea generale ordinaria, il bilancio consuntivo con la relativa documentazione viene messo a disposizione dei Soci, presso la sede dell’Associazione.
L’Assemblea generale può essere inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno; deve essere, altresì, convocata dal Presidente se ne fa richiesta scritta e motivata almeno ¼ dei Soci, aventi diritto al voto. La convocazione è fatta dal Presidente almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione.
L’avviso di convocazione indica gli argomenti posti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione e si intenderà validamente convocata con qualsiasi modalità idonea allo scopo (e-mail, fax, posta anche ordinaria, avviso a mano, pubblicazione su stampa, ecc.).
L’Assemblea generale è presieduta dal Presidente dell’Associazione e, in caso di suo impedimento, dal Vice presidente più anziano di età.
L’Assemblea ordinaria è valida se sono presenti in prima convocazione almeno il 50% + 1 dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti ed aventi diritto al voto.
Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza dei presenti.

Articolo 11 (Assemblea straordinaria – modifiche dello Statuto)

Le proposte di modifica dello Statuto sono presentate: a) dal Consiglio Direttivo; b) da almeno 1/3 dei Soci aventi diritto al voto; esse devono pervenire al Consiglio Direttivo, dove saranno esaminate entro due mesi dalla data di ricezione.
Le proposte di modifica dello Statuto devono essere sottoposte ad un’Assemblea straordinaria, alla quale si applica il precedente art. 10. Non è ammesso il voto per delega.
Le modifiche devono essere approvate con un numero di voti che rappresenti almeno i ¾ dei Soci, presenti in Assemblea, aventi diritto al voto.

Articolo 12 (Consiglio direttivo – composizione e compiti)

L’Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo composto da nove membri democraticamente eletti fra i Soci fondatori ed ordinari dall’Assemblea generale; essi durano in carica quattro anni.
Il Consiglio Direttivo può invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto e qualora lo ritenga opportuno in relazione a specifici argomenti all’ordine del giorno, esperti qualificati.
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione delle quote e dei contributi di cui all’art. 24 che non siano per legge o per Statuto attribuiti all’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo:
a) elegge nel suo seno, a scrutinio segreto:

  • il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione e presiede le riunioni di tutte le Assemblee e del Consiglio Direttivo stesso;
  • due Vice Presidenti;
  • un Tesoriere;
  • un Segretario, con funzione di verbalizzante delle riunioni del Consiglio. Ad uno dei Vice Presidenti viene conferita, dal Presidente, delega specifica in relazione al sistema di accreditamento per l’Educazione Medica Continua (ECM). Il Vice Presidente potrà avvalersi, per le procedure tecniche inerenti particolarmente esperti, o di idonee figure professionali; all’altro Vice Presidente viene conferito l’incarico di mantenere i rapporti con i Direttori nazionali di settore;

b) predispone i programmi annuali di Formazione Permanente, avvalendosi del Comitato Scientifico o, se necessario, anche di consulenti esterni all’associazione;
c) propone le modifiche dello Statuto;
d) accetta o respinge le domande di iscrizione all’Associazione;
e) delibera la cessazione della qualità di socio nei casi di cui all’art. 7, 2° comma;
f) può nominare, per affrontare particolari aspetti relativi alla realizzazione dei corsi, Commissioni di consulenza;
g) fissa le quote sociali annue;
h) esamina le proposte dell’Assemblea generale;
i) provvede alla realizzazione dei programmi annuali di Formazione Permanente;
j) emana le direttive normative ed economiche per la organizzazione e realizzazione dei corsi di formazione a livello nazionale, regionale e provinciale;
k) organizza i corsi per la qualificazione degli animatori di formazione permanente (o titolo equipollente in base alla vigente normativa);
l) amministra le quote versate dai Soci;
m) approva il bilancio preventivo annuale dell’Associazione e ratifica il bilancio consuntivo da approvare in assemblea;
n) individua le specialità mediche e delle altre discipline sanitarie (di cui all’art. 4 del DPR 10.12.97, n. 484) di cui verrà programmata una formazione di settore;
o) elegge, a scrutinio segreto, le nomine previste dal presente Statuto;
p) può nominare a scrutinio segreto, quale membro aggiunto al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, un ex-Presidente SIFoP per la durata in carica del Consiglio che lo ha nominato;
q) controlla la gestione del sito web dell’associazione, che deve essere costantemente aggiornato e sul quale devono essere obbligatoriamente pubblicati: I) i bilanci preventivi, i bilanci consuntivi e gli incarichi retribuiti conferiti dall’associazione; II) l’attività scientifica svolta dall’associazione.

Articolo 13 (Consiglio direttivo – convocazione e riunioni)

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno ¼ dei componenti il Consiglio stesso. Qualora la richiesta di convocazione del Consiglio sia stata avanzata da 1/3 dei componenti il Consiglio stesso, il Presidente dovrà provvedere alla convocazione entro sessanta giorni dalla data in cui tale richiesta gli sarà pervenuta.
L’avviso di convocazione deve essere inviato dal Presidente a tutti i componenti almeno quindici giorni prima della data della riunione. In caso di necessità la convocazione può essere effettuata a mezzo telegramma, fax o posta elettronica cinque giorni prima della data della riunione. L’avviso di convocazione deve contenere la data, l’ora e la sede della riunione e l’ordine del giorno dei lavori.
Le riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Ogni componente il Consiglio ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe.
Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente, salvo che nelle delibere a scrutinio segreto.
Il consigliere assente ingiustificato per tre sedute consecutive può essere dichiarato decaduto con decisione adottata dal Consiglio Direttivo stesso con la maggioranza di almeno 2/3 dei suoi componenti; in tal caso subentrerà il primo dei non eletti, che scadrà contestualmente al termine del mandato del Consiglio Direttivo in carica.

Articolo 14 (Tesoriere)

Il Tesoriere è preposto alla contabilità dell’Associazione, predispone il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, avvalendosi eventualmente di esperti in materia.
Il Tesoriere, su mandato del Consiglio Direttivo, può – con firma disgiunta dal Presidente – aprire, gestire e chiudere c/c bancari e/o postali e/o libretti di risparmio intestati alla SIFoP.

Articolo 15 (Settori per l’aggiornamento delle discipline)

Per ciascuna disciplina, o per raggruppamenti di esse, come individuate dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 12, 4° comma, lett. n), saranno costituite organizzazioni di settore.
In occasione dell’istituzione del settore, verrà individuata, per elezione a scrutinio segreto nella stessa seduta del Consiglio Direttivo, una personalità di chiara fama nello specifico settore, che dovrà dirigerlo e programmarlo, avvalendosi della collaborazione periferica dei responsabili regionali e provinciali del settore, nominati dal competente Responsabile regionale SIFoP, sentito il Comitato regionale.
I suddetti settori organizzano ricerche epidemiologiche, corsi di aggiornamento dottrinale, tecnologico e strumentale per la disciplina, nonché tavole rotonde, convegni e congressi regionali e nazionali ed ogni altra iniziativa che possa contribuire al miglioramento delle conoscenze scientifiche e culturali della disciplina o delle discipline interessate.
Il Direttore nazionale di settore dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato. I responsabili regionali e provinciali durano in carica fino alla scadenza del loro Comitato Regionale.

Articolo 16 (Comitato scientifico)

E’ costituito un Comitato Scientifico, composto da minimo cinque e massimo nove membri che abbiano esperienza documentata nel campo della formazione e della ricerca scientifica, nominati a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo, per la durata di quattro anni.
Il Comitato Scientifico svolge funzioni di verifica e controllo della qualità delle attività svolte dall’Associazione e della produzione tecnico-scientifica della stessa, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale. Inoltre il Comitato Scientifico suggerisce al Consiglio Direttivo eventuali bisogni formativi degli iscritti, formula analisi dei programmi e dei contenuti delle attività educazionali, nonché della loro implementazione, efficienza formativa ed efficacia ed ha il compito inoltre di realizzare le linee guida e le procedure tecniche inerenti l’accreditamento, l’educazione medica continua e la formazione permanente.
Il Comitato Scientifico elegge a scrutinio segreto, tra i propri membri, un Presidente. Alle sue riunioni partecipa, senza diritto di voto, il Presidente della SIFoP o, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente con delega per l’ECM, al fine di riportare le decisioni del Comitato Scientifico al Consiglio Direttivo.
Convocazioni e riunioni sono disciplinate dall’art. 13, 2°-3°-4° comma.

Articolo 17 (Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti democraticamente dall’Assemblea generale a scrutinio segreto. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti elegge un Presidente, a scrutinio segreto.
Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni e svolge il suo compito secondo le norme previste dal Codice Civile per i Sindaci.
Convocazioni e riunioni sono disciplinate dall’art. 13, 2°-3°-4° comma.

Articolo 18 (Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi ed un supplente, eletti democraticamente dall’Assemblea generale a scrutinio segreto.
Il Collegio dei Probiviri elegge un Presidente a scrutinio segreto. Il Collegio dei probiviri dura in carica quattro anni.
Il Collegio dei Probiviri ha una funzione conciliativa con il compito:
– di tentare di dirimere le eventuali controversie tra gli associati o tra uno o più di essi e l’Associazione nel suo complesso;
– di esprimere parere sulle cause di decadenza dalla qualità di Socio ai sensi dell’articolo 7, lettera d).
Il Collegio dei Probiviri ha inoltre il compito di esaminare e giudicare gli atti e i comportamenti dei Comitati regionali dell’Associazione che appaiono in contrasto con le linee di attività definite a livello nazionale.
Il Collegio viene quanto prima convocato dal Presidente ogni volta che venga a conoscenza di eventi che richiedano l’intervento conciliativo. Convocazioni e riunioni sono disciplinate dall’art. 13, 2°-3°-4° comma. Il Collegio, sentite le parti, decide a maggioranza entro novanta giorni dall’avvenuta conoscenza. L’azione giudiziaria potrà essere esperita solo a seguito della motivata richiesta, anche infruttuosa, dell’intervento del Collegio dei Probiviri.

Articolo 19 (Comitato regionale)

Il Comitato Regionale, costituito a mente dell’art. 3, 2° comma, è composto dai seguenti membri, tutti eletti dall’Assemblea Regionale per la durata di quattro anni:
a) il coordinatore del Comitato Regionale;
b) un rappresentante degli animatori regionali di formazione permanente o dei formatori di educazione terapeutica;
c) un rappresentante per ciascuna provincia della regione.
Il Coordinatore del Comitato regionale convoca, almeno due volte l’anno, il Comitato regionale, lo presiede, tiene i rapporti con le istituzioni regionali, provinciali ed aziendali per la promozione dei corsi, trasmette al Presidente le domande di iscrizione.
Convocazioni e riunioni sono disciplinate dall’art. 13, 2°-3°-4° comma.
Alle riunioni possono essere chiamati a partecipare, nel rispetto delle tematiche affrontate, i responsabili regionali dei settori individuati dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 12, 4° comma, lett. n).
Fra i componenti il Comitato regionale viene eletto il Responsabile regionale SIFoP, a scrutinio segreto. Al Responsabile regionale SIFoP spetta il compito della realizzazione ed organizzazione del Corsi regionali, provinciali ed aziendali in materia di educazione terapeutica e formazione permanente, coordina i corsi interdisciplinari regionali, provinciali e aziendali, avvalendosi delle competenze dei responsabili regionali e provinciali dei settori istituiti dal Consiglio Direttivo.
Il Comitato Regionale, mediante elezione a scrutinio segreto, può eleggere tra i suoi membri un Tesoriere che ha la facoltà di aprire, gestire o chiudere conti correnti bancari o postali o libretti nominativi di risparmio, tutti intestati al Comitato regionale SIFoP, e predispone il bilancio consuntivo e preventivo annuale, che sarà approvato dall’Assemblea regionale SIFoP.
Entro 30 giorni dalla data in cui il Consiglio Direttivo comunica ai Responsabili regionali SIFoP di aver individuato un settore di disciplina o interdisciplinare ed il relativo direttore nazionale, essi nominano il responsabile regionale di quel settore ed i responsabili provinciali dello stesso, purché siano Soci ordinari o fondatori della SIFoP, sentiti gli altri componenti del Comitato regionale. Non provvedendo a quanto precede, entro ulteriori 30 giorni i citati responsabili di settore saranno nominati dal Presidente della SIFoP, sentiti il Coordinatore regionale ed il responsabile regionale SIFoP competenti, previa ratifica del Consiglio Direttivo

Articolo 20 (Assemblea Regionale)

L’Assemblea regionale SIFoP è costituita da tutti i Soci fondatori ed ordinari iscritti nella regione, in regola con le quote associative. L’Assemblea è presieduta dal Responsabile Regionale SIFoP ed è convocata dal Coordinatore Regionale; si applicano i commi 1°, 3°, 5° e 6° dell’art. 10.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno anche per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo ed è convocata ogni quattro anni per eleggere a scrutinio segreto, tra i soci della regione, i membri del Comitato regionale di cui all’art. 19 del presente Statuto nonché il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi ed un supplente, che elegge a scrutinio segreto un Presidente. Dura in carica quattro anni e svolge il suo compito secondo le norme previste dal Codice Civile per i Sindaci; convocazioni e riunioni sono disciplinate dall’art. 13, 2°-3°-4° comma.
Ogni Socio, di cui ai punti a) e b) dell’art. 4 ha diritto ad un voto; è ammesso delegare altro socio avente diritto di voto. Ogni Socio avente diritto di voto non può esprimere più di tre voti per delega.

Articolo 21 (vacanza delle cariche sociali)

In caso di impedimento del Presidente, ne assume le funzioni il Vice Presidente più anziano di età o, in sua assenza, l’altro Vice Presidente.
Nel caso si rendesse vacante la carica di Presidente, ne assume le funzioni il Vice Presidente più anziano di età, fino alla elezione del nuovo Presidente, che deve avvenire entro trenta giorni dalla data della vacanza.
Nel caso si rendesse vacante un posto nel Consiglio Direttivo, si provvederà al reintegro del numero dei componenti, cooptando il primo dei non eletti; ove non ve ne fossero, si procede ad elezioni suppletive. La stessa normativa vale nel caso di vacanza delle altre cariche sociali.

Articolo 22 (Gratuità delle cariche).
Le cariche statutarie sono a titolo gratuito e pertanto senza alcuna retribuzione.

Articolo 23 (Requisiti per le cariche sociali – Conflitti di interesse)
Legali rappresentanti, amministratori e promotori non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività dell’associazione.
Tutti coloro che ricoprono cariche associative devono evitare condizioni di conflitto di interesse, qualora il loro operato possa essere o anche apparire subordinato a vantaggi economici o di altra natura, da parte di privati, imprese, enti, organizzazioni, istituzioni o pubbliche amministrazioni.
Nel caso in cui si verifichi un’ipotesi di conflitto di interesse nell’esercizio della carica associativa o anche di una singola operazione, l’interessato deve darne immediata notizia al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Probiviri, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata, anche nel caso in cui l’interesse esterno coincida o sia convergente con quello dell’associazione; deve comunque astenersi dal compiere l’operazione. Il Consiglio Direttivo adotterà motivatamente le sue decisioni in proposito, alle quali non parteciperà l’interessato, qualora fosse componente del Consiglio stesso. Nel caso in cui ritenga esistere incompatibilità tra la carica associativa ricoperta e l’interesse, proprio o di terzi, che è stato riscontrato, il Consiglio Direttivo invita alla rimozione della causa di incompatibilità entro trenta giorni, previo parere del Collegio dei Probiviri, ai sensi dell’art. 18, 3° comma. In mancanza, delibera la cessazione della qualità di socio, salva ogni responsabilità per eventuali danni derivati all’associazione dalla azione o dalla omissione dell’interessato.

TITOLO IV
Patrimonio e Atti sociali

Articolo 24 (Entrate)

L’Associazione realizza i propri fini traendo i mezzi da:
a) quote associative stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo;
b) contributi o fondi di Enti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche;
c) contributi straordinari;
d) quote di partecipazione ai corsi di formazione.

Sono esclusi i finanziamenti che configurino conflitto d’interesse con il Servizio Sanitario Nazionale, anche se forniti attraverso soggetti collegati. Le attività formative ECM saranno finanziate con i mezzi economici sopra elencati, nonché con i contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la formazione continua.

Articolo 25 (Bilancio consuntivo)

Gli esercizi finanziari dell’Associazione si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio consuntivo deve essere discusso ed approvato in occasione dell’Assemblea generale annuale.

TITOLO V
Norme finali

Articolo 26 (Durata e scioglimento)

L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.
Lo scioglimento potrà avvenire solo con delibera dell’Assemblea generale adottata con il voto favorevole dei 2/3 dei Soci aventi diritto al voto. Contemporaneamente l’Assemblea nominerà un liquidatore, che prenderà in consegna i beni ed i documenti sociali e provvederà esclusivamente alla riscossione dei crediti ed al pagamento dei debiti sociali. L’eventuale residuo attivo sarà devoluto dal liquidatore ad altra associazione senza scopo di lucro e designata dall’Assemblea nella delibera di scioglimento.

Articolo 27 (Rinvio al codice civile)

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile.