Titolo- Scopo- Sede

Articolo  1

         E' costituita l'Associazionedenominata "Società Italiana diFormazione Permanente per la Medicina Specialistica - SIFoP".

     L'Associazione è intercategoriale edinterdisciplinare.

 

Articolo  2

     L'Associazione non ha fini di lucro néfinalità sindacali ed ha lo scopo di valorizzare la figura e l'attività deglioperatori che svolgono professione in campo sanitario e si adopera permigliorare la qualità della prestazione professionale anche attraversol'accreditamento presso le istituzioni che a livello nazionale e/o regionalesono responsabili della Formazione Permanente (F.P.).

     Si prefigge quindi di:

1.     Promuovere l'attività di Formazione Permanente edaggiornamento professionale, anche attraverso l'attività formativa a distanza,e realizzare tutte le attività relative alla formazione medica e sanitaria, conparticolare riguardo ai programmi annuali di attività formativa ECM, alladidattica, all'accreditamento ed alla valutazione formativa;

2.     Promuovere e realizzare trials di studio e ricerchescientifiche nel campo della epidemiologia, della clinica e della gestione delcaso clinico;

3.     Realizzare un sistema di gestione per la Qualità che consenta diprocedere alla certificazione e all'accreditamento;

4.     Mantenere, sviluppare e migliorare la capacità operativa eprofessionale già acquisita attraverso la qualificazione e l'aggiornamento delpersonale sanitario operante nelle strutture accreditate, allo scopo di attuarequanto previsto dai programmi di Educazione Continua in Medicina (ECM);

5.     Informare ed aggiornare sui progressi etiopatogenetici,diagnostici, terapeutici, riabilitativi e medicina preventiva nel campo dellaspecialistica;

6.     Collaborare con organismi, istituzioni ed enti pubblici e/oprivati per la F.P.del medico e del personale non medico operante nelle strutture sanitarie,elaborando anche linee guida in collaborazione con l'Agenzia per i ServiziSanitari Regionali (ASSR) e laFISM;

7.     Assumere iniziative e/o partecipare all'aggiornamento delpersonale non medico operante nelle strutture sanitarie;

8.     Promuovere e realizzare programmi rivolti all'educazione ealla salute della popolazione;

9.     Collaborare con le autorità politiche a livello centrale,regionale e/o locale nello studio e nella elaborazione di disposizionilegislative ed amministrative idonee ad ottimizzare la Formazione Permanente;

10. Collaborare con il Ministero della Salute, le Regioni, ilServizio Sanitario Nazionale, le Aziende Sanitarie e tutti gli altri organismied istituzioni sanitarie pubbliche;

11. Collaborare con le Società scientifiche, con le Università,con gli Ospedali, con gli Ordini Professionali e con le diverse istituzioniculturali nazionali ed estere per la realizzazione della F.P. degli specialistiitaliani, attraverso intese volte a concordare ed attuare processi formativianche presso cliniche universitarie o ospedali ed altre strutture sanitarie;

12. Assumere iniziative per pubblicazioni mediche a caratterescientifico, divulgativo ed educativo;

13. Collaborare con gli organismi della Unione Europea che siinteressano dei problemi della medicina specialistica, della formazione di basee della formazione  permanente deglispecialisti;

14. Esprimere proposte e promuovere iniziative a livellonazionale in merito  alla formazione universitaria,alla formazione post-laurea  e per glispecializzandi;

15. Promuovere e mantenere i più elevati livelli qualitatividella medicina specialistica;

16. Promuovere azioni atte a garantire a tutti gli associatiagevolazioni economiche in relazione alla possibilità di partecipare acongressi, a manifestazioni annuali e ad eventi formativi a ricevere le rivistee i giornali periodicamente pubblicati;

L'associazionenon può esercitare attività imprenditoriali o partecipare ad esse, salvo quellenecessarie per le attività di formazione continua ed aggiornamentoprofessionale.

 

Articolo  3

     L'Associazione ha sede in Roma, via F.Tovaglieri n. 19.

     L'Associazione, al fine di attuare i suoiscopi statutari in tutto il territorio nazionale, costituisce Comitatiregionali.

 

 

TITOLO  II

Soci

Articolo  4

     I Soci sono distinti in:

a)     promotore: Socio promotore è il SUMAI, nella personadel suo legale rappresentante;

b)     fondatori: sono le persone fisiche che hannopartecipato alla costituzione dell'Associazione e che si sono impegnate aversare la quota annua;

c)     ordinari: sono le persone fisiche iscritte agliOrdini Professionali o Collegi Professionali di interesse sanitario, la cuidomanda d'iscrizione è stata accettata dal Consiglio Direttivo ai sensi delpresente Statuto, che operino sia nelle varie strutture e settori di attivitàdel Servizio Sanitario Nazionale (aziende ospedaliere, aziende USL, aziendeuniversitarie, IRCCS, ospedali classificati, case di cura private accreditate,ecc.) sia in regime libero-professionale;

d)     sostenitori: sono le persone fisiche, enti ed organismiche saranno riconosciuti tali dal Consiglio Direttivo nel perseguire gli scopistatutari;

e)     onorari: sono le persone, gli enti o gli organismiche abbiano dato particolare contributo alla valorizzazione e qualificazionedell'Associazione o personalità di riconosciuto prestigio culturale;

f)       aggregati: sono le persone fisiche, iscritte agliOrdini Professionali o Collegi Professionali di interesse sanitario, la cuidomanda è presentata dal Socio promotore tramite i Coordinatori regionali.

 

 

Articolo  5

     I Soci fondatori ed ordinari sono tenutial versamento delle rispettive quote annuali associative che saranno definitedal Consiglio Direttivo.

     Ad ogni Socio è fatto obbligo di:

a)     rispettare il presente Statuto;

b)     osservare le deliberazioni assunte dall'Assemblea generaledei Soci e dal Consiglio Direttivo;

c)     versare la quota associativa annuale secondo le modalitàstabilite dal Consiglio Direttivo.

Laqualità di Socio viene meno:

a)     per perdita dei requisiti di cui all'art. 4;

b)     per dimissioni volontarie;

c)     per morosità superiore a due anni;

d)     per altri gravi motivi che rendono incompatibile la suapermanenza nell'Associazione relativamente a fatti ritenuti lesivi degliinteressi dell'Associazione stessa.

 

TITOLO  III

Organi dell'Associazione

Articolo  6

     Gli Organi dell'Associazione sono:

§        l'Assemblea generale;

§        il Consiglio Direttivo;

§        il Presidente;

§        i Settori per l'aggiornamento nelle discipline;

§        il Comitato Scientifico;

§        il Collegio dei Revisori dei Conti;

§        il Collegio dei Probiviri;

§        le Assemblee regionali;

§        i Comitati regionali.

 

Articolo  7

     L'Assemblea generale è costituita da tuttii Soci di cui all'art. 4; i Soci di cui alle lettere b) e c) dell'anzidettoarticolo hanno diritto di voto e per esercitarlo devono essere in regola  con le quote sociali annue.

     Ogni Socio ha diritto ad un voto; èammesso delegare altro socio avente diritto di voto. Ogni Socio avente dirittodi voto non può esprimere più di tre voti per delega.

     L'Assemblea generale ordinaria delineal'indirizzo culturale dell'Associazione e formula le proposte per conseguiregli scopi statutari.

      Elegge, a scrutinio segreto, n. 6 membridel Consiglio Direttivo ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti edel Collegio dei Probiviri.

 

 

Articolo  8

     L'Assemblea generale ordinaria si riuniscealmeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo.

     La convocazione è fatta dal Presidentealmeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione.

     L'Assemblea generale può essere convocataogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

     L'Assemblea deve essere, altresì,convocata dal Presidente se ne fa richiesta scritta e motivata almeno ¼ deiSoci, aventi diritto al voto

     L'avviso di convocazione indica gliargomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dellariunione in prima ed in seconda convocazione.

     L'Assemblea ordinaria è valida se sonopresenti in prima convocazione almeno il 50% + 1 dei soci aventi diritto alvoto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti edaventi diritto al voto.

     Le deliberazioni sono adottate con il votodella maggioranza dei presenti.

     L'Assemblea generale è presieduta dalPresidente dell'Associazione e, in caso di suo impedimento, dal Vice presidentepiù anziano di età.

 

Articolo  9

     Le proposte di modifica dello Statuto edel Regolamento sono presentate: a) dal Consiglio Direttivo; b) da almeno 1/3dei Soci aventi diritto al voto; esse devono pervenire al Consiglio Direttivo,dove saranno esaminate entro due mesi dalla data di ricezione.

     Le proposte di modifica dello Statuto edel Regolamento devono essere sottoposte ad un'Assemblea straordinaria.

     La convocazione dell'Assembleastraordinaria è fatta dal Presidente almeno venti giorni prima della datafissata per la riunione. L'Assemblea straordinaria è valida se sono presenti inprima convocazione almeno il 50% + 1 dei Soci aventi diritto al voto ed inseconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti e aventi dirittoal voto. Per le modifiche dello Statuto e del Regolamento non è ammesso il votoper delega.

     Le modifiche devono essere approvate conun numero di voti che rappresenti almeno i ¾ dei Soci, presenti in Assemblea,aventi diritto al voto.

 

 

Articolo  10

  1. L'Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo composto:

a)     da 6 membri eletti fra i Soci fondatori ed ordinaridall'Assemblea generale;

b)     dal Presidente del SUMAI, dal Segretario Generale delSUMAI, dal Tesoriere del SUMAI.

Glieletti durano in carica quattro anni.

IlConsiglio Direttivo può invitare a partecipare alle proprie riunioni, senzadiritto di voto e qualora lo ritenga opportuno in relazione a specificiargomenti all'ordine del giorno, esperti qualificati

IlConsiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinariaamministrazione delle quote e dei contributi di cui all'art. 19 che non sianoper legge o per Statuto attribuiti all'Assemblea.

  1. Il Consiglio Direttivo:

a)     elegge nel suo seno, a scrutinio segreto:

1)     il Presidente, che ha la rappresentanza legaledell'Associazione e presiede le riunioni di

2)     tutte le Assemblee e del Consiglio Direttivo stesso;

3)     due Vice Presidenti;

4)     un Tesoriere;

5)     un Segretario, con funzione di   verbalizzante delle riunioni del Consiglio.

Ad uno dei Vice Presidenti viene conferita, dal Presidente,delega specifica in relazione al sistema di accreditamento per l'EducazioneMedica Continua (ECM). Il Vice Presidente potrà avvalersi, per le proceduretecniche inerenti l'accreditamento dei corsi, della collaborazione di iscrittiall'Associazione, particolarmente esperti, o di idonee figure professionali;all'altro Vice Presidente viene conferito l'incarico di mantenere i rapporticon i Direttori nazionali di settore;

b)     predispone i programmi annuali di Formazione Permanente,avvalendosi del Comitato Scientifico o, se necessario, anche di consulentiesterni all'associazione;

c)     propone le modifiche dello Statuto e del Regolamento;

d)     accetta o respinge le domande di iscrizione all'Associazione(v. art. 3 del Regolamento);

e)     può nominare, per affrontare particolari aspetti relativialla realizzazione dei corsi, Commissioni di consulenza;

f)       fissa le quote sociali annue;

g)     esamina le proposte dell'Assemblea generale;

h)     provvede alla realizzazione dei programmi annuali di F.P.;

i)       emana le direttive normative ed economiche per laorganizzazione e realizzazione dei corsi di formazione a livello nazionale,regionale e provinciale;

j)       organizza i corsi per la qualificazione degli animatori diformazione permanente (o titolo equipollente in base alla vigente normativa);

k)     amministra le quote versate dai Soci;

l)       approva il bilancio preventivo annuale dell'Associazione eratifica il bilancio consuntivo da approvare in assemblea;

m)  individua le specialità mediche e delle altre disciplinesanitarie (di cui all'art. 4 del DPR 10.12.97, n. 484) di cui verrà programmatauna formazione di settore;

n)     Elegge, a scrutinio segreto, le nomine previste dal presenteStatuto;

o)     Può nominare a scrutinio segreto, quale membro aggiunto alConsiglio Direttivo, senza diritto di voto, un ex-Presidente SIFoP per ladurata in carica del Consiglio che lo ha nominato.

 

 

Articolo  11

     Il Consiglio Direttivo si riunisce almenodue volte l'anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o surichiesta di almeno ¼ dei componenti il Consiglio stesso.

     Le riunioni del Consiglio sono validequando sia presente la maggioranza dei componenti. Ogni componente il Consiglioha diritto ad un voto.

     Le delibere del Consiglio Direttivo sonoprese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello delPresidente, salvo che nelle delibere a scrutinio segreto.

     In caso di dimissioni del Presidente, neassume le funzioni il Vice Presidente più anziano di età fino alla elezione delnuovo Presidente, che deve avvenire entro trenta giorni dalla data delledimissioni.

     Nel caso si rendesse vacante un posto nelConsiglio, si provvederà al reintegro del numero dei componenti del ConsiglioDirettivo, cooptando il primo dei non eletti; ove non ve ne fossero, si procedead elezioni suppletive. La stessa normativa vale nel caso di vacanza dellealtre cariche sociali.

 

 

 

Articolo  12

     Il Tesoriere è preposto alla contabilitàdell'Associazione, predispone il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo,avvalendosi eventualmente di esperti in materia.

     Il Tesoriere, su mandato del ConsiglioDirettivo, può - con firma disgiunta dal Presidente - aprire, gestire echiudere c/c bancari e/o postali e/o libretti di risparmio intestati allaSIFoP.

 

 

Articolo  13

Per ciascuna disciplina, o perraggruppamenti di esse, come individuate dal Consiglio Direttivo ai sensidell'art. 10.2.m, saranno costituite organizzazioni di settore.

In occasionedell'istituzione del settore, verrà individuata, per elezione a scrutiniosegreto nella stessa seduta del Consiglio Direttivo, una personalità di chiarafama nello specifico settore, che dovrà dirigerlo e programmarlo, purchè siaSocio ordinario o Fondatore dell'Associazione, avvalendosi della collaborazioneperiferica dei responsabili regionali e provinciali del settore, nominati dalcompetente Responsabile regionale SIFoP, sentito il Comitato regionale.

Isuddetti settori organizzano ricerche epidemiologiche, corsi di aggiornamentodottrinale, tecnologico e strumentale per la disciplina, nonché tavole rotonde,convegni e congressi regionali e nazionali ed ogni altra iniziativa che possacontribuire al miglioramento delle conoscenze scientifiche e culturali delladisciplina o delle discipline interessate.

Nell'organizzazionedi tale loro attività, si avvarranno della struttura nazionale SIFoP.

Il Direttorenazionale di settore dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivoche lo ha nominato. I responsabili regionali e provinciali durano in caricafino alla scadenza del loro Comitato Regionale.

 

Articolo  14

E' costituito un ComitatoScientifico, composto di cinque membri che abbiano esperienza documentata nelcampo della formazione e della ricerca scientifica, nominati a scrutiniosegreto dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico svolgefunzioni di suggerimento al Consiglio Direttivo dei bisogni formativi degliiscritti, di analisi dei programmi e dei contenuti delle attività educazionali,nonché della loro implementazione, efficienza formativa ed efficacia ed ha ilcompito inoltre di realizzare le linee guida e le procedure tecniche inerentil'accreditamento, l'educazione medica continua e la formazione permanente.

Il Comitato Scientifico elegge ascrutinio segreto, tra i propri membri, un Presidente. Alle sue riunionipartecipa il Presidente della SIFoP o, in caso di suo impedimento, il VicePresidente con delega per l'ECM, al fine di riportare le decisioni del ComitatoScientifico al Consiglio Direttivo.

 

Articolo  15

     Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti ècomposto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea generale a scrutinio segreto. Il Collegio Nazionale dei Revisoridei Conti elegge un Presidente, ascrutinio segreto.

     Il Collegio Nazionale dei Revisori deiConti dura in carica quattro anni e svolge il suo compito secondo le normepreviste dal Codice Civile per i Sindaci.

 

 

Articolo  16

IlCollegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi ed un supplente, eletti dall'Assemblea generale ascrutinio segreto.

IlCollegio dei Probiviri elegge un Presidente a scrutinio segreto. Il Collegiodei probiviri dura in carica quattro anni.

     Il Collegio dei probiviri ha una funzioneconciliativa con il compito:

-         di tentare di dirimere le eventuali controversie tra gliassociati o tra uno o più di essi e l'Associazione nel suo complesso;

-         di esprimere parere sulle cause di decadenza dalla qualitàdi Socio ai sensi dell'articolo 5, lettera d).

     Il Collegio dei Probiviri ha inoltre ilcompito di esaminare e giudicare gli atti e i comportamenti dei Comitatiregionali dell'Associazione che appaiono in contrasto con le linee di attivitàdefinite a livello nazionale.

     Il Collegio viene tempestivamenteconvocato dal Presidente ogni volta che venga a conoscenza di eventi cherichiedano l'intervento conciliativo. Il Collegio, sentite le parti, decide amaggioranza entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza. L'azione giudiziariapotrà essere esperita solo a seguito della motivata richiesta, ancheinfruttuosa, dell'intervento del Collegio dei Probiviri.

 

 

Articolo  17

     Il Comitato Regionale, costituito a mentedell'art. 3, è composto:

a)     dal Segretario regionale SUMAI, che assume il ruolo dicoordinatore;

b)     da un rappresentante degli animatori regionali di formazionepermanente o dei formatori di educazione terapeutica, nominato dal SegretarioRegionale SUMAI;

c)     da membri eletti dall'Assemblea regionale, nella misura diuno per ciascuna provincia.

     Alla riunione possono essere chiamati apartecipare, nel rispetto delle tematiche affrontate, i responsabili regionalidei settori individuati dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 10.2.m).

     Fra i componenti il Comitato regionaleviene eletto il Responsabile regionale SIFoP, a scrutinio segreto. AlResponsabile regionale SIFoP spetta il compito della realizzazione edorganizzazione del Corsi regionali, provinciali ed aziendali in materia dieducazione terapeutica e formazione permanente, coordina i corsiinterdisciplinari regionali, provinciali e aziendali, avvalendosi dellecompetenze dei responsabili regionali e provinciali dei settori istituiti dalConsiglio Direttivo.

   Il Comitato Regionale può istituire,mediante elezione a scrutinio segreto, tra i suoi membri un Tesoriere che puòaprire, gestire o chiudere conti correnti bancari o postali o librettinominativi di risparmio, tutti intestati al Comitato regionale SIFoP epredispone il bilancio consuntivo e preventivo annuale, che sarà approvatodall'Assemblea regionale SIFoP.        

   Entro 30 giorni dalla data in cui ilConsiglio Direttivo comunica ai Responsabili regionali SIFoP di averindividuato un settore di disciplina o interdisciplinare ed il relativodirettore nazionale, essi nominano il responsabile regionale di quel settore edi responsabili provinciali dello stesso, purché siano Soci ordinari o Fondatoridella SIFoP, sentiti gli altri componenti del Comitato regionale. Nonprovvedendo a quanto precede, entro ulteriori 30 giorni i citati responsabilidi settore saranno nominati dal Presidente della SIFoP, sentiti il Coordinatoreregionale ed il responsabile regionale SIFoP competenti, previa ratifica delConsiglio Direttivo.     

AlCoordinatore del Comitato regionale spetta il compito di presiedere econvocare, almeno due volte l'anno, il Comitato regionale, di tenere i rapporticon le istituzioni regionali, provinciali ed aziendali per la promozione deicorsi, di trasmettere al Presidente le domande di iscrizione.

 

 

 

Articolo  18

     L'Assemblea regionale SIFoP è costituitada tutti i Soci fondatori ed ordinari iscritti nella regione, in regola con lequote associative. L'Assemblea è presieduta dal Responsabile Regionale SIFoP edè convocata dal Coordinatore Regionale con le medesime modalità previste perl'Assemblea generale.

   L'Assemblea si riunisce almeno una voltal'anno anche per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, nelleRegioni in cui è stata eletta laTesoreria regionale ed è convocata ogni quattro anni pereleggere a scrutinio segreto i membri del Comitato regionale di cui all'art. 17del presente Statuto nonché il Collegio dei Revisori dei Conti, ove siaprevista la Tesoreriaregionale, composto da tre membri effettivi ed un supplente che elegge ascrutinio segreto un Presidente che dura in carica quattro anni e svolge il suocompito secondo le norme previste dal Codice Civile per i Sindaci.

   Ogni Socio, di cui ai punti b) e c)dell'art. 4 hadiritto ad un voto ed è ammesso il voto per delega come per l'Assembleagenerale.

 

TITOLO  IV

Patrimonio e Atti sociali

 

Articolo  19

L'Associazionerealizza i propri fini traendo i mezzi da:

a)     quote associative stabilite annualmente dal ConsiglioDirettivo;

b)     quota associativa del SUMAI, la cui misura viene stabilitaannualmente dalla Segreteria nazionale del SUMAI sulla base del rendicontoconsuntivo dell'Associazione relativo all'anno precedente;

c)     contributi o fondi di Enti pubblici o privati, personefisiche o giuridiche;

d)     contributi straordinari;

e)     quote di partecipazione ai corsi di formazione.

     Sono esclusi i finanziamenti checonfigurino conflitto d'interesse con il Servizio Sanitario Nazionale, anche seforniti attraverso soggetti collegati. Le attività formative ECM sarannofinanziate con i mezzi economici sopra elencati, nonché con i contributi delleindustrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e deilimiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la formazione continua.

 

Articolo  20

     Gli esercizi finanziari dell'Associazionesi chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

     Il bilancio consuntivo deve esserediscusso ed approvato in occasione dell'Assemblea generale annuale.

TITOLO  V

Articolo  21

     Il Regolamento dell'Associazione fa parteintegrante del presente Statuto e, come per lo Statuto, potrà essere modificatodall'Assemblea straordinaria secondo quanto previsto dall'art. 9.

 

Articolo  22

     L'Associazione è costituita a tempoindeterminato.

     Lo scioglimento potrà avvenire solo condelibera dell'Assemblea generale adottata con il voto favorevole dei 2/3 deiSoci aventi diritto al voto. Contemporaneamente l'Assemblea nominerà unliquidatore, che prenderà in consegna i beni ed i documenti sociali eprovvederà esclusivamente alla riscossione dei crediti ed al pagamento deidebiti sociali. L'eventuale residuo attivo sarà devoluto dal liquidatore adaltra associazione senza scopo di lucro e designata dall'Assemblea nelladelibera di scioglimento.    

Articolo  23

     Per quanto non previsto nel presenteStatuto, valgono le norme del Codice Civile.

REGOLAMENTO

 

Articolo  1 -Domanda di iscrizione

     La domanda di iscrizione all'Associazione,indirizzata al Presidente, si effettua mediante richiesta sottoscrittadall'interessato e presentata tramite il Coordinatore del Comitato Regionale oinviandola direttamente al Consiglio Direttivo.

     Il richiedente deve altresì dichiarare diconoscere lo Statuto ed il Regolamento dell'Associazione ed impegnarsi arispettarli e deve indicare la disciplina o le discipline che lo riguardano.

 

Articolo  2 -Obbligo del versamento della quota sociale

     L'accoglimento della domanda di iscrizionecome Socio ordinario, da parte del Consiglio Direttivo, comporta l'obbligo peril richiedente di versare la quota sociale annua per l'anno in corso (v. art. 5dello Statuto).

 
Articolo  3 - Quote sociali

      L'importo delle quote associative annue, di cui all'art. 5 delloStatuto, è deliberata dal Consiglio Direttivo entro il 30 settembre dell'anno eva applicato nell'anno successivo.

 

Articolo  4 -Versamento delle quote

     Il versamento delle quote associative daparte dei Soci fondatori e dei Soci ordinari deve essere effettuato entro il 31marzo di ciascun anno, salvo quanto previsto dal 1° comma dell'art. 2 delRegolamento, alla Tesoreria Nazionale SIFoP.

 

Articolo  5 - Socisostenitori, onorari ed aggregati

     I Soci sostenitori, onorari ed aggregati,riconosciuti tali dal Consiglio Direttivo, sono iscritti in uno specifico Albo.

 

Articolo  6 -Convocazione Assemblea generale ordinaria

     L'avviso di convocazione dell'Assembleagenerale ordinaria, da farsi ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, deve indicarela data, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno dei lavorie si intenderà validamente convocata con qualsiasi modalità idonea allo scopo(e-mail, fax, posta anche ordinaria, avviso a mano, pubblicazione su stampa,ecc.).

     Almeno venti giorni prima della data diconvocazione dell'Assemblea generale ordinaria, il bilancio consuntivo con larelativa documentazione va messo a disposizione dei Soci, presso la sededell'Associazione.

 

Articolo  7 -Convocazione Assemblea generale straordinaria

     L'Assemblea generale straordinaria èconvocata, con preavviso di venti giorni, dal Presidente su richiesta delConsiglio Direttivo o di almeno 1/3 dei Soci aventi diritto al voto. Laconvocazione avviene con le medesime modalità di cui all'art. 6 del presenteRegolamento.

 

 

Articolo  8 -Convocazione del Consiglio Direttivo

     L'avviso di convocazione del ConsiglioDirettivo deve essere inviato dal Presidente a tutti i componenti almenoquindici giorni prima della data della riunione. In caso di necessità laconvocazione può essere effettuata a mezzo telegramma, fax o posta elettronicacinque giorni prima della data della riunione.

     L'avviso di convocazione deve contenere ladata, l'ora e la sede della riunione e l'ordine del giorno dei lavori.

     Qualora la richiesta di convocazione delConsiglio sia stata avanzata da 1/3 dei componenti il Consiglio stesso, ilPresidente dovrà provvedere alla convocazione entro sessanta giorni dalla datain cui tale richiesta gli sarà pervenuta.

 

Articolo  9 -Riunioni del Consiglio Direttivo

     Le riunioni del Consiglio Direttivo sonovalide se è presente la maggioranza dei suoi componenti.

     Non sono ammesse deleghe.

     Il consigliere assente ingiustificato pertre sedute consecutive può essere dichiarato decaduto con decisione adottatadal Consiglio Direttivo stesso con la maggioranza di almeno 2/3 dei suoicomponenti; in tal caso subentrerà il primo dei non eletti, che scadràcontestualmente al termine del mandato del Consiglio Direttivo in carica.

     In caso di impedimento del Presidente, neassume le funzioni il Vice Presidente più anziano di età o, in sua assenza,l'altro Vice Presidente.

 

Articolo  10 - RinnovoOrgani statutari

     Al termine del mandato quadriennale sidovrà provvedere al rinnovo delle cariche sociali.

    I Tesorieri ed i Revisori dei Contiregionali eletti per la prima volta, a seguito delle modifiche statutarieintrodotte nel 2009, inquelle Regioni ove già era in carica il Comitato Regionale, andranno a scaderecomunque nella stessa data del Comitato Regionale di appartenenza.

 

 

 

 

Articolo  11 -Cariche statutarie: rimborso spese

     Le cariche statutarie sono a titologratuito.

     Inoccasione delle riunioni del Consiglio Direttivo e degli organi collegialinazionali (ad esclusione di tutti i tipi di assemblea), ai membri degli stessispetta il rimborso delle spese.

     Tale rimborso spetta, altresì:

a)     agli anzidetti membri in occasione di attività prestate perlo svolgimento di specifici mandati loro affidati;

b)     a coloro che sono chiamati a svolgere attività diconsulenza.

Il rimborso dellespese di viaggio e soggiorno avviene secondo le seguenti modalità:

§        le spese di viaggio, se documentate dal titolo di viaggio(biglietto ferroviario, aereo, trasporto urbano con mezzi pubblici, ecc.),vengono rimborsate per l'importo totale, previa acquisizione dello stesso;

§        le spese di viaggio in autovettura propria (indicando latarga), purché autorizzata dal Presidente, vengono rimborsate secondopercorrenza chilometrica come da tabelle ACI, nonché i corrispettivi pedaggiautostradali;

§        le spese di soggiorno, se documentate (fatture di albergo eristorante), vengono rimborsate "in toto", previa acquisizione del titolo;

le spese disoggiorno o di viaggio, non documentate come sopra, non danno luogo acorresponsione di rimborso.

 

 

Articolo  12

     Per quanto non previsto nel presenteRegolamento, valgono le norme del Codice Civile.

 

 

 

 

 

Norma  finale

     Sono equiparati a "socio fondatore" iCoordinatori Regionali SIFoP ed iSoci individualmente iscritti alla data di approvazione del precedente statuto(24/07/2003)

Consiglio direttivo per il quadriennio 2012-2015

Presidente e Legale rappresentante


LOSURDO Francesco

 

Vice Presidenti


BARCAIOLI Eliseo (con delega ECM)

BERGAMO Piero

 

Segretario


MATTEI Paola

 

Tesoriere

ATTANASI Pio

 

Consiglieri

FONTANA Luigi

LALA Roberto

MAGI Antonio

NIELFI Giuseppe

 

Collegio revisore conti


CUCCIA Leonardo (Presidente)

LODOLINI Giorgio (Membro effettivo)

ORRU' Maria Rita (Membro supplente)

PROCOPIO Pietro (Membro effettivo)

SELLER Rossella (Membro supplente)

 

Collegio probiviri


PECORARO Paolo (Membro effettivo)

PERRONE Giovanni (Membro effettivo)

ROSCIO Giancarlo (Membro effettivo)

FELICE Tiziana (Membro supplente)

Formazione

 

Referente Formazione e Qualità

Margherita Cazzetta


Responsabile Segreteria

Sofia Guida

Contatti

Via Francesco Tovaglieri 7 (ex 19) - 00155 Roma

Tel. 06 2304746 - 06 2304729
Fax 06 23219168

E-mail: sifop@sifop.it  

Orari di segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00

segreteria@sifop.it

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